Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32091/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32091/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32091/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANCHETTI PIETRO nato a ROMA il 05/07/1964 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Pietro Banchetti; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione alla idoneità probatoria del riconoscimento fotografico posto a fondamento dell'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. non è consentito dalla legge, attesa la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito in presenza di argomentazioni generiche che non si confrontano con la motivazione al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici e dei principi di diritto enunciati da questa Corte, evidenziando correttamente l'idoneità probatoria con riferimento alla circostanza in concreto del riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini preliminari; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 32091/2025 — snpen · Corte di Cassazione: è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di prestazioni falsificazione di valori di bollo ufficiali istruzione penale per appropriazione indebita lotta contro la frode censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Pietro Banchetti; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione alla idoneità probatoria del riconoscimento fotografico posto a fondamento dell'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANCHETTI PIETRO nato a ROMA il 05/07/1964 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pietro Banchetti; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione alla idoneità probatoria del riconoscimento fotografico posto a fondamento dell'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. non è consentito dalla legge, attesa la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito in presenza di argomentazioni generiche che non si confrontano con la motivazione al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici e dei principi di diritto enunciati da questa Corte, evidenziando correttamente l'idoneità probatoria con riferimento alla circostanza in concreto del riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini preliminari; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de