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Ordinanza — n. 32090/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for absolute genericity as it merely repeated prior defense arguments without critical legal analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Benjamin Keller inadmissible due to its absolute genericity. The court found the petition merely repetitive of arguments already presented and rejected in both first and second instance proceedings, failing to provide the critical comparison with the lower court's reasoning required for a valid appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is absolutely generic, merely repeating prior arguments without critical engagement with the lower court's reasoning to highlight legal violations.

Parole chiave

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absolute genericity inadmissible appeal repetitive arguments lack of critical analysis procedural costs Cassa delle ammende Corte di Cassazione motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KELLER BENJAMIN nato il 10/09/1991 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Benjamin Keller; rilevatane l'assoluta genericità, in quanto meramente ripetitivo della tesi difensiva già propugnata, ma adeguatamente disattesa, tanto in primo che in secondo grado; considerato che la funzione essenziale del ricorso non è la riproduzione delle argomentazioni già formulate, quanto il confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, per evidenziare eventuali violazioni di legge o vizi di motivazione, funzione nel caso specifico radicalmente elusa dall'atto di impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consigl ere Estensore Il Presidente