Italian court dismisses appeal as generic and repetitive, lacking specific legal criticism required by criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared Lisa Carraro's appeal inadmissible due to its lack of specific legal argumentation. The appellant's submission was deemed a generic repetition of complaints previously presented to the Court of Appeal rather than a substantive critique. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal lacking specificity and constituting a mere repetition of prior complaints is inadmissible as it fails to meet the statutory requirement for a specific legal argument.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRARO LISA nato a CAMPOSAMPIERO il 13/07/1973 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di Lisa Carraro; considerato che l'unico motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) cod. proc. pen.: esso costituisce sostanzialmente la riproduzione del cahier de doléances presentato alla Corte d'appello di tal che non può essere considerato come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello, trattandosi piuttosto di motivo ripetitivo, non specifico ma soltanto apparente (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 -01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogica giustificazione della propria decisione (cfr. pg . 8 e 9, con riferimento alla funzione di 'intermediazione' nel flusso del pretium scelen:s, con la consapevolezza ed il fine -o quanto meno l'accettazione - di renderne più difficoltoso il rintraccio ed il recupero); ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consigliere Estensore Il Preside