Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specificity under Art. 581 c.p.p. and Art. 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Pier Giorgio Lunardi's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding criminal liability. The appellant failed to provide the specific factual details required by Article 581, paragraph c), in relation to Article 591, paragraph c), of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal merely repeated arguments already rejected in the second instance without offering a substantive critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the specificity prescribed by law, consisting only in the pedissequa repetition of arguments already discussed and refuted in the lower court decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNARDI PIER GIORGIO nato a BIELLA il 16/07/1955 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pier Giorgio Lunardi; considerato che l'unico motivo sulla affermazione di responsabilità è generico, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) c.p.p., risolvendosi nella pedissequa riproposizione di argomenti già `spesi' in appello ma confutati adeguatamente dalla decisione che si contesta; osservato che, a fronte di una doppia conforme sulla responsabilità per il reato ascritto, incentrata sui dati documentali della riferibilità del conto indebitamente 'beneficiato' all'imputato, conclusione del tutto logica e non contraddittoria, la riproposizione dei medesimi argomenti già formulati in appello omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 1 5/02/201 3 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consigli re Estensore Il Presidente