Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances lacking specific factual support under criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Steri inadmissible due to the lack of specific factual support for his claim of mitigating circumstances. The appellant argued for reduced sentencing based on the value of a stolen motorcycle, but the court found the argument generic and merely a repetition of points already rejected in the second instance. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c), cod. pen.; Art. 591, lett. c), c.p.p.: An appeal based on mitigating circumstances is inadmissible if the grounds are generic and lack the specificity required by law, amounting to a mere repetition of arguments already refuted in the lower court decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STERI ROBERTO nato a PALERMO il 18/09/1970 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Roberto Steri; considerato che l'unico motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (648, quarto comma, e 62 n.4, cod. pen.) è generico, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) c.p.p., risolvendosi nella pedissequa riproposizione di argomenti già 'spesi' in appello ma confutati adeguatamente dalla decisione che si contesta; osservato infatti che il riferimento al valore del motociclo ricettato, pur in assenza di ulteriori elementi, è sufficiente, per la intrinseca forza ed immediatezza esplicativa, a soddisfare l'onere motivazionale, e che, non essendo il parametro prescelto manifestamente illogico, il corretto esercizio del potere discrezionale da parte del giudice di merito si è esaurito, senza lasciare spazio per alcuna critica di legittimità da parte di questa Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm