Italian Supreme Court dismisses appeal for generic grounds lacking specificity under criminal procedure articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Michael Criscenti's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments generic and insufficiently specific, merely repeating points already refuted in the second instance judgment regarding his conduct and the damaged device. Consequently, the court determined no censorial interference was warranted, as the lower court's reasoning was neither contradictory nor illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. c) c.p.p.; Art. 591 lett. c) c.p.p.: Appeals must be specific; generic arguments merely repeating contested points without new specificity are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCENTI MICHAEL nato a ERICE il 10/06/1999 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Michael Criscenti; considerato che i due motivi addotti sono generici, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) c.p.p., risolvendosi nella pedissequa riproposizione di argomenti già 'spesi' in appello ma confutati adeguatamente dalla decisione che si contesta; osservato in particolare che tanto la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che la richiesta ex art. 62 n. 4 cod. pen. harnrovato adeguata risposta in motivazione con il riferimento alla implicita gravità della condotta del giovane, diretta a sottrarsi al controllo cui era sottoposto ed al costo non irrisorio del device danneggiato; considerato che si tratta di motivazioni non contraddittorie né manifestamente illogiche, ciò che è sufficiente ad escludere ogni ingerenza censoria da parte di questa Corte di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consiglie