Italian court dismisses appeal claiming nullity due to lack of awareness of residence restrictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Leone's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Leone argued the trial judge failed to recognize his restricted residence status, but the court found no evidence he was unaware of this condition. The decision rests on the principle that the accused bears the burden to inform the judge or request alternative measures when their living situation changes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 338 c.p.p.; The accused bears the burden of informing the court of changed residence restrictions or requesting alternative participation measures, and a nullity claim fails without proof of the judge's lack of awareness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE VINCENZO nato a TARANTO il 20/03/1984 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vincenzo Leone; considerato che la dedotta nullità non sussiste, in assenza di prova della consapevolezza da parte del giudice procedente, della condizione di ristrettezza domiciliare 'per altra causa' (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01), e che d'altra parte, sarebbe stato onere dell'imputato, agli arresti domiciliari per altra causa, tanto più in quanto assistito da difensore di fiducia in ogni fase processuale, informare il giudice procedente della propria, mutata condizione, ovvero, in alternativa, richiedere all'autorità competente (il giudice della cautela) i provvedimenti che gli consentissero la partecipazione al giudizio (Sez. 4, n. 45578 del 28/10/2021, Serafino, Rv. 282547 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme