Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32084/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for tardiness and lack of novelty under Article 606 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32084/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Jiangmei Wei inadmissible due to procedural violations. The court found the appeal was filed late and contained arguments raised for the first time, violating the chain of devolution. Furthermore, the court rejected the appeal as generic, noting that the substantive issues were already addressed in lower courts and that the Supreme Court's role is legal interpretation rather than factual re-evaluation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed late or if new grounds are raised for the first time, and if the appeal lacks novelty by merely repeating arguments from previous instances without addressing the specific role of the Supreme Court in ensuring uniform legal interpretation.

Parole chiave

Generato dall'IA
tardiness of appeal violation of chain of devolution lack of novelty generic appeal Criminal Procedure Code Italian Supreme Court procedural inadmissibility preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Art. 62 bis, cod. pen.
Art. 62 n. 4, cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WEI 3ANGMEI nato il 17/11/1981 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; )1'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Jiangmei Wei e preso atto della memoria, da ritenersi tardiva; considerato che il primo motivo non è consentito perché il travisamento viene dedotto per la prima volta in questa sede (si confronti il riassunto dei motivi d'appello contenuto nella sentenza impugnata), pur se ricorrente, secondo la prospettazione difensiva, fin dal primo grado; v'è quindi stata violazione della catena devolutiva con conseguente inammissibilità ex art 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, in relazione ai restanti motivi, che il ricorso è intriso di genericità, poiché le varie doglianze non fanno che ripetere quanto già prospettato innanzi al primo e secondo giudice, confidando in un terzo giudizio merito (sulla valutazione del falso manifesto o dei vari profili fattuali attinenti alla causa di esclusione della responsabilità o alle circostanze attenuanti invocate -62 bis, 62 n. 4, cod. pen.), senza considerare tuttavia che compito di questa Corte è assicurare l'uniforme interpretazione del diritto e non la valutazione della corretta ricostruzione del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle