Italian court dismisses appeal for genericity, citing lack of specific argumentation against appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Andrea Demetrio Arena's appeal inadmissible due to a lack of specific argumentation required by law. The appellant's grievances merely repeated those from the appellate stage without engaging with the court's responses regarding the nature of the crime, the link to the illicit card, and the active role in its opening. Consequently, the court upheld the lower court's decision on liability and imposed procedural costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the specificity prescribed by law, merely reproducing grievances already formulated without confronting the appellate court's response or providing a reasoned critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA ANDREA DEMETRIO nato a CATANIA il 23/11/1988 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Andrea Demetrio Arena; considerato che il ricorso è intriso di genericità, in quanto i motivi sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) c.p.p., limitandosi a riprodurre doglianze già formulate in grado di appello, senza confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte di appello, e quindi omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su ogni doglianza oggetto dei motivi di ricorso: (i) evidenziando (pg.
3) che non c'è mutamento di contestazione se il reato contestato uti singu/us accertato come concorsuale, motivazione giuridicamente corretta, sulla quale il ricorso non 'si spende'; (ii) ribadendo l'affermazione di responsabilità sulla base del collegamento ineludibile tra l'imputato e la carta su cui è stato bonificato il pretium sceleris (pg. 2), elemento dotato di immediatezza ed incontrovertibilità dimostrativa; (iii) sottolineando il ruolo attivo dell'imputato nell'apertura della carta e della disponibilità al suo uso per fini illeciti (pg. 1), circostanze dimostrative del dolo; (iv e v) fornendo motivazione non manifestamente illogica ad ogni aspetto del trattamento sanzionatorio (pg. 3 e 4), assolvendo pertanto all'onere giustificativo richiesto al giudice di merito, al fine di escludere ogni ingerenza da parte di questa Corte nella discrezionalità riservata al giudice del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consigli re Estensore JI