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Ordinanza — n. 32082/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32082/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32082/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLIO IVAN nato a PALERMO il 22/08/1996 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Ivan Anaclio; considerato che l'unico motivo di ricorso, diretto all'esclusione dell'elemento psicologico doloso del reato di ricettazione, è manifestamente infondato e generico, perché meramente ripetitivo della doglianza già formulata con l'atto di appello, cui la Corte ha dato adeguata risposta, evidenziando profusamente, tra pagina 4 e 5, le ragioni che escludono la buona fede dell'imputato nell'acquisto o nel ricevimento di un veicolo oggetto di furto; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32082/2025 — snpen · Corte di Cassazione: guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLIO IVAN nato a PALERMO il 22/08/1996 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Ivan Anaclio; considerato che l'unico motivo di ricorso, diretto all'esclusione dell'elemento psicologico doloso del reato di ricettazione, è manifestamente infondato e generico, perché meramente ripetitivo della doglianza già formulata con l'atto di appello, cui la Corte ha dato adeguata risposta, evidenziando profusamente, tra pagina 4 e 5, le ragioni che escludono la buona fede dell'imputato nell'acquisto o nel ricevimento di un veicolo oggetto di furto; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sequestro del veicolo vendita girovaga grave intralcio alla circolazione divieto di condurre controllo di polizia violazione del divieto di sosta
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLIO IVAN nato a PALERMO il 22/08/1996 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ivan Anaclio; considerato che l'unico motivo di ricorso, diretto all'esclusione dell'elemento psicologico doloso del reato di ricettazione, è manifestamente infondato e generico, perché meramente ripetitivo della doglianza già formulata con l'atto di appello, cui la Corte ha dato adeguata risposta, evidenziando profusamente, tra pagina 4 e 5, le ragioni che escludono la buona fede dell'imputato nell'acquisto o nel ricevimento di un veicolo oggetto di furto; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consig ere Estensore Il Presidente