Ordinanza — n. 32082/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLIO IVAN nato a PALERMO il 22/08/1996 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Ivan Anaclio; considerato che l'unico motivo di ricorso, diretto all'esclusione dell'elemento psicologico doloso del reato di ricettazione, è manifestamente infondato e generico, perché meramente ripetitivo della doglianza già formulata con l'atto di appello, cui la Corte ha dato adeguata risposta, evidenziando profusamente, tra pagina 4 e 5, le ragioni che escludono la buona fede dell'imputato nell'acquisto o nel ricevimento di un veicolo oggetto di furto; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32082/2025 — snpen · Corte di Cassazione: guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLIO IVAN nato a PALERMO il 22/08/1996 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Ivan Anaclio; considerato che l'unico motivo di ricorso, diretto all'esclusione dell'elemento psicologico doloso del reato di ricettazione, è manifestamente infondato e generico, perché meramente ripetitivo della doglianza già formulata con l'atto di appello, cui la Corte ha dato adeguata risposta, evidenziando profusamente, tra pagina 4 e 5, le ragioni che escludono la buona fede dell'imputato nell'acquisto o nel ricevimento di un veicolo oggetto di furto; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLIO IVAN nato a PALERMO il 22/08/1996 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ivan Anaclio; considerato che l'unico motivo di ricorso, diretto all'esclusione dell'elemento psicologico doloso del reato di ricettazione, è manifestamente infondato e generico, perché meramente ripetitivo della doglianza già formulata con l'atto di appello, cui la Corte ha dato adeguata risposta, evidenziando profusamente, tra pagina 4 e 5, le ragioni che escludono la buona fede dell'imputato nell'acquisto o nel ricevimento di un veicolo oggetto di furto; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consig ere Estensore Il Presidente