Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and factual re-evaluation beyond competence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Rodrigo Eustaquio Colì inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding theft, arguing generic grounds that required re-evaluating factual assessments like the pertinence of tools and the relevance of the criminal facts. The court rejected these arguments because they exceeded the cassation court's jurisdiction, which is limited to legal questions and excludes any re-examination of factual merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on generic grounds or requiring a re-evaluation of factual assessments are inadmissible as they fall outside the cassation court's competence for legal review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLI' RODRIGO EUSTAQUIO nato il 22/10/1978 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rodrigo Eustaquio Colì; considerato che i due motivi (trattabili unitariamente, come erano stati oggetto di un unico motivo dell'atto di appello) oltre ad essere generici, perché ripetitivi, non sono consentiti poiché presuppongono valutazioni di fatto (quali quella della pertinenzialità degli arnesi rispetto al reato di furto e della maggiore o minore rilevanza della fattispecie penale ai fini della particolare tenuità del fatto) che esulano dal perimetro delle competenze di questa Corte, destinata al giudizio di legittimità e deprivata di ogni potere di rivalutazione del merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende