Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds regarding discretionary sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Pier Giacomo Samorì inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's rejection of a discretionary circumstance regarding the minor nature of the offense, arguing for a more favorable sentencing balance. The court found the appeal's grounds manifestly unfounded and generic, noting that the first argument relied on non-contradictory and illogical points that fell within the trial judge's discretionary power, while the second argument was purely hypothetical and contradicted the appellate court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or generic, particularly when they challenge discretionary sentencing decisions based on non-contradictory arguments or purely hypothetical assumptions that contradict the lower court's established reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMORI PIER GIACOMO nato a FAENZA il 08/01/1962 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pier Giacomo Samorì; rilevata la manifesta infondatezza dei motivi addotti (ed anche la genericità del secondo), poiché: (i) il rigetto della applicazione della circostanza di natura pretoria della lieve entità del fatto è giustificato sulla base di argomenti non contraddittori e non manifestamente illogici, pertanto con motivazione immune da critiche di legittimità, rientrando il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, incluso il riconoscimento il bilanciamento delle circostanze, nel perimetro della discrezionalità del giudice di merito; (ii) il secondo motivo è basato su un assunto puramente ipotetico, smentito dalla motivazione della sentenza di appello, con cui l'argomentazione difensiva continua evidentemente a non confrontarsi; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente