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Ordinanza — n. 32079/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses generic appeal against habitual offender exclusion from criminal penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32079/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Stefano Anselmi's appeal inadmissible due to its generic nature and manifest unfoundedness. The appellant challenged a lower court's rejection of a benefit under Article 131 bis of the Criminal Code, which relies on the habitual nature of the conduct. The court ruled that the specific precedents already cited in the original judgment were sufficient to exclude the benefit, rendering the new arguments unnecessary and invalid.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; An appeal against a decision rejecting a statutory benefit based on habitual conduct is inadmissible if it fails to specifically confront the original reasoning and relies on precedents already deemed sufficient to preclude the benefit.

Parole chiave

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Article 131 bis Criminal Code habitual offender exclusion inadmissible appeal generic arguments Cassa delle ammende ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Stefano Anselmi; rilevatane la lampante genericità (i) e la manifesta infondatezza (ii) poiché: (i) il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza che aveva incentrato il rigetto del beneficio invocato (art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Stefano Anselmi; rilevatane la lampante genericità (i) e la manifesta infondatezza (ii) poiché: (i) il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza che aveva incentrato il rigetto del beneficio invocato (art. 131 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMI STEFANO nato a GROSSETO il 02/08/1956 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stefano Anselmi; rilevatane la lampante genericità (i) e la manifesta infondatezza (ii) poiché: (i) il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza che aveva incentrato il rigetto del beneficio invocato (art. 131 bis cod. pen.) sulla abitualità della condotta; (ii) i plurimi precedenti specifici, indicati in sentenza, costituiscono circostanza di per sé sufficiente a precludere l'applicazione della causa di esclusione della punibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente