Italian court dismisses generic appeal against habitual offender exclusion from criminal penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Stefano Anselmi's appeal inadmissible due to its generic nature and manifest unfoundedness. The appellant challenged a lower court's rejection of a benefit under Article 131 bis of the Criminal Code, which relies on the habitual nature of the conduct. The court ruled that the specific precedents already cited in the original judgment were sufficient to exclude the benefit, rendering the new arguments unnecessary and invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; An appeal against a decision rejecting a statutory benefit based on habitual conduct is inadmissible if it fails to specifically confront the original reasoning and relies on precedents already deemed sufficient to preclude the benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMI STEFANO nato a GROSSETO il 02/08/1956 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Stefano Anselmi; rilevatane la lampante genericità (i) e la manifesta infondatezza (ii) poiché: (i) il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza che aveva incentrato il rigetto del beneficio invocato (art. 131 bis cod. pen.) sulla abitualità della condotta; (ii) i plurimi precedenti specifici, indicati in sentenza, costituiscono circostanza di per sé sufficiente a precludere l'applicazione della causa di esclusione della punibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente