Italian court dismisses appeal as generic and fails to raise new issues in second instance proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Laaraj Hamza inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal generic because it merely repeated arguments from the second instance without specific criticism of the lower court's reasoning regarding the search and evidence. Additionally, the second ground concerning the application of Article 62 of the Penal Code was rejected because it was not raised during the appeal phase, violating the principle of devolutive jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 606, comma 3, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the specificity required by law, merely repeating arguments already presented in the second instance, or if new grounds are raised for the first time in the cassation proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAARA3 HAMZA nato a AGRIGENTO il 08/06/1997 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; ij1ita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Laaraj Hamza; considerato che il primo motivo di ricorso è generico, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) c.p.p., risolvendosi nella pedissequa riproposizione del motivo attinente alla affermazione di responsabilità, contenuto nell'atto di appello; osservato che, a fronte di una doppia conforme sulla responsabilità per il reato ascritto, incentrata sull'esito della perquisizione domiciliare dell'imputato, vuou ove è stata rinvenuta la refurtiva, e sull'ammissione dell'imputato (pg.5), conclusione del tutto logica e non contraddittoria, la riproposizione dei medesimi argomenti già formulati in appello omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato, che il secondo motivo (mancata applicazione dell'art. 62 n. 4, cod. pen.) non è consentito in questa sede, non essendo stato dedotto in appello, con conseguente violazione della catena devolutiva (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consig 'ere Estensore Il Pres