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Ordinanza — n. 32076/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to specific and formal defects in the grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32076/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's finding of responsibility was motivated by formal defects under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, stating the appeal was specific only in its failure to address the lower court's factual findings regarding the defendant's passive attitude and lack of restitution, rendering the grounds generic and impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e, c.p.p.; Art. 192, c.p.p.: An appeal must be specific and cannot seek a re-evaluation of facts; generic grounds that fail to address the specific factual reasoning of the contested judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement re-evaluation of facts formal defects Cassa delle ammende abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e, c.p.p.
Letto il ricorso di Alessandro Bevilacqua; considerato che l'unico motivo, con cui si contesta la affermazione di responsabilità dell'imputato, deducendo tutti i vizi motivazionali di cui all'art. 606, lett.
Art. 192, c.p.p.
pen., è non solo concettualmente sbagliato (la deduzione cumulativa e/o alternativa dei motivi non è consentita; il riferimento alla violazione dell'art. 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
pen., è non solo concettualmente sbagliato (la deduzione cumulativa e/o alternativa dei motivi non è consentita; il riferimento alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ALESSANDRO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 29/03/1990 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Bevilacqua; considerato che l'unico motivo, con cui si contesta la affermazione di responsabilità dell'imputato, deducendo tutti i vizi motivazionali di cui all'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., è non solo concettualmente sbagliato (la deduzione cumulativa e/o alternativa dei motivi non è consentita; il riferimento alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non è corretto; se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica, non può essere mancante... su tutti questi aspetti, cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03) ma anche non consentito, in quanto diretto alla rivalutazione del fatto, operazione non permessa a questa Corte, pena la violazione del ruolo ordinamentale che le assegna piuttosto la verifica della correttezza formale, nella prospettiva dell'uniforme applicazione del diritto, della sentenza impugnata; rilevato che, inoltre, la deduzione difensiva è aspecifica, poiché non si confronta correttamente con il contenuto della motivazione che pure contesta, lamentandosi che la affermazione di responsabilità sia basata solamente sul collegamento (che non viene negato) tra l'imputato ed il conto postale su cui è stato versato l'importo illecitamente sottratto, mentre la sentenza aveva altresì evidenziato, quale circostanza a corroborazione e conferma della affermazione di responsabilità, l'atteggiamento passivo dell'imputato e la mancata restituzione di quanto indebitamente ricevuto; il mancato confronto e la mancata contestazione di tale considerazione fattuale, rendono il motivo a-specifico, e quindi generico, condannando ulteriormente il ricorso all'inammissibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consipliere Estensore Il Fi're