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Ordinanza — n. 32075/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances due to manifestly unfounded arguments on prior conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32075/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Kevin Piva inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the argument that the appellate court failed to recognize generic mitigating circumstances was manifestly unfounded, as the lower courts correctly denied benefits based on the defendant's prior conduct and lack of positive factors. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the substantive claim.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the appellate court's decision aligns with the first instance regarding the denial of mitigating circumstances based on the defendant's conduct.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal generic mitigating circumstances prior conduct assessment inadmissible appeal appellate review standards reinserimento professionale importanza del successo d'integrazione ripristino delle indennità disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIVA KEVIN nato a MODENA il 20/01/1995 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Kevin Piva; considerata la manifesta infondatezza del motivo attinente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante una decisione d'appello che, in linea con quella di primo grado, aveva negato l'invocato beneficio per la presenza di precedenti, per la condotta dell'imputato, successiva al reato , e per la assenza di aspetti positivamente valutabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente