Italian court dismisses appeal as generic and lacking specific argumentation against lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Saidi Salah inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure because it merely repeated grievances from the second instance without engaging with the appellate court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected for failing to perform the necessary function of providing a critical argument against the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and lacks the specificity required by law, as it merely reproduces grievances already formulated in the second instance without confronting the response provided by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI SALAH nato il 02/02/1985 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Saidi Salah; considerato che il motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) c.p.p., limitandosi esso a riprodurre una delle doglianze già formulate in grado di appello, senza confrontarsi cohla risposta fornita dalla Corte di appello, e, quindi, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 -01); osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogica giustificazione della propria decisione in relazione al concorso (cfr. pg . 14 e 15, ove si evidenzia il "RILEVANTE - maiuscolo nell'originale, n.d.r. - apporto causale" fornito dall'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consiigliere Estensore Il Presidente