Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32073/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against robbery conviction due to lack of correlation between facts and legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32073/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by El Yaakoubi Zakaria inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for robbery, arguing for a re-evaluation of evidence and sentencing. The court rejected these claims because the defense arguments lacked a direct correlation with the factual basis of the conviction and failed to provide a legally sound alternative reconstruction of events.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised do not correlate with the facts found by the court of first instance, merely seeking a re-evaluation of evidence or a different factual reconstruction without legal merit.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility robbery conviction appeal lack of factual correlation re-evaluation of evidence Cassa delle ammende prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL YAAKOUBI ZAKARIA nato il 29/09/1997 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di El Yaakoubi Zakaria; considerato che il motivo di ricorso, ove si contesta la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina, non è consentito in questa sede poiché, a fronte di una "doppia conforme" sulla responsabilità, manca la correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione giacché, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente e congruamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sull'accerchiamento posto in essere dall'imputato e comunque sulla sua diretta partecipazione all'azione); osservato, in relazione agli ulteriori due motivi, attinenti a diversi profili del trattamento sanzionatorio, che il primo ha avuto adeguata risposta a pg. 4 della sentenza, ove si evidenzia la 'centralità' della funzione del palo in una azione del genere, mentre il secondo, pur non espressamente affrontato nella sentenza, risulta concettualmente inconciliabile con le affermazioni in essa contenute secondo cui la "pena ... non appare mitigabile in ragione della gravità e della brutalità dell'atto predatorio" e sull'assenza di "altri elementi che possono essere valutati per mitigare ulteriormente la pena inflitta"; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3