Cassation appeal dismissed for genericity; appeal reasons merely repeated lower court complaints without specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Rosati's appeal inadmissible because its grounds lacked the required specificity under Article 581(c) of the Code of Criminal Procedure. The court found the appellant's arguments were merely a repetitive reproduction of the complaints submitted to the Court of Appeal of Reggio Calabria, failing to provide a critical analysis of the second-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and Rosati was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if its grounds are generic and merely reproduce the complaints presented to the Court of Appeal without providing a specific, argumentative critique of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSATI GIUSEPPE nato a SIDERNO il 17/06/1966 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdat avviso alle parti; udi a la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Rosati; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) c.p.p.: come emerge dall'esame della sintesi dei motivi d'appello operata nella sentenza di secondo grado, essi costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello, trattandosi piuttosto di motivi ripetitivi, non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogica giustificazione della propria decisione tanto in relazione all'affermazione di responsabilità che alla correttezza della qualificazione giuridica (cfr. pg . 4 e 5, in relazione alla grossolana falsità dei documenti personali del presunto venditore, esibiti in fase di indagine, unitamente alla mancata prova del pagamento); che le doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio si infrangono contro l'esercizio giustificato del potere discrezionale dei giudici di merito, sul quale, in assenza di manifeste illogicità o contraddittorietà motivazionali, questa stessa Corte non può intervenire; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consi liere Estensore Il