Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late civil party brief and merit review attempt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant attempted to re-introduce a merits review under the guise of a legal violation, which is prohibited at this stage. Furthermore, the civil party's brief was submitted late, preventing the court from addressing their cost liquidation request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals cannot be used to re-introduce merits review or challenge mere illogicality without manifest illogicality, and late submissions by the civil party preclude cost liquidation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGHINI' CONCETTA nato a ARDORE il 14/12/1958 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Concetta Zinghinì e preso atto della tardività della memoria della parte civile (cfr. Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932 - 01); considerato che con il primo motivo di ricorso, sotto le spoglie della violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.), si intende in realtà (re-)introdurre la valutazione del merito, operazione non consentita in questa sede, tanto più a fronte di una decisione che con chiarezza ha richiamato (pg. 2, 3 e 4) gli elementi atti a fondare la responsabilità dell'imputata, di tal che l'impostazione difensiva, che non vi fa riferimento, limitandosi a riportarne solo una modesta parte, non costituisce una corretta prospettazione; osservato, quanto al secondo motivo, che la sentenza giunge a corrette ed argomentate conclusioni, non scalfite da un motivo che non individua nemmeno il profilo motivazionale ('manifesta illogicità', piuttosto della dedotta, mera, illogicità) idoneo ad elevare la critica di merito a livello di critica di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese di parte civile, per la tardività della memoria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese pr