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Ordinanza — n. 32071/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late civil party brief and merit review attempt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32071/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant attempted to re-introduce a merits review under the guise of a legal violation, which is prohibited at this stage. Furthermore, the civil party's brief was submitted late, preventing the court from addressing their cost liquidation request.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals cannot be used to re-introduce merits review or challenge mere illogicality without manifest illogicality, and late submissions by the civil party preclude cost liquidation.

Parole chiave

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merits review prohibition manifest illogicality standard late civil party brief procedural inadmissibility Cassation appeal dismissal eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
283932 - 01); considerato che con il primo motivo di ricorso, sotto le spoglie della violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.), si intende in realtà (re-)introdurre la valutazione del merito, operazione non consentita in questa sede, tanto più a fronte di una decisione che con chiarezza ha richiamato (pg.
Art. 360 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
283932 - 01); considerato che con il primo motivo di ricorso, sotto le spoglie della violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.), si intende in realtà (re-)introdurre la valutazione del merito, operazione non consentita in questa sede, tanto più a fronte di una decisione che con chiarezza ha richiamato (pg.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022
Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGHINI' CONCETTA nato a ARDORE il 14/12/1958 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Concetta Zinghinì e preso atto della tardività della memoria della parte civile (cfr. Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932 - 01); considerato che con il primo motivo di ricorso, sotto le spoglie della violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.), si intende in realtà (re-)introdurre la valutazione del merito, operazione non consentita in questa sede, tanto più a fronte di una decisione che con chiarezza ha richiamato (pg. 2, 3 e 4) gli elementi atti a fondare la responsabilità dell'imputata, di tal che l'impostazione difensiva, che non vi fa riferimento, limitandosi a riportarne solo una modesta parte, non costituisce una corretta prospettazione; osservato, quanto al secondo motivo, che la sentenza giunge a corrette ed argomentate conclusioni, non scalfite da un motivo che non individua nemmeno il profilo motivazionale ('manifesta illogicità', piuttosto della dedotta, mera, illogicità) idoneo ad elevare la critica di merito a livello di critica di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile, per la tardività della memoria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese pr