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Ordinanza — n. 32070/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances without specific factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32070/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Daniele Maggiore inadmissible due to the absolute generality of the grounds raised. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing for leniency based on the absence of positive factors and the presence of prior records. The court rejected this because the appeal lacked specific factual arguments, merely repeating the first-instance decision without new evidence or precise legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic arguments regarding the non-recognition of mitigating circumstances, which merely repeat the first-instance reasoning without new facts or precise legal grounds, are inadmissible.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal specific factual grounds repetition of first instance procedural inadmissibility designazione generica motivi di rigore cosa generica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIORE DANIELE nato a CATANIA il 22/12/1978 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniele Maggiore; considerata l'assoluta genericità del motivo attinente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante una decisione d'appello che, in linea con quella di primo grado, aveva negato l'invocato beneficio per la presenza di precedenti e per la assenza di aspetti positivamente valutabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente