Cassation appeal dismissed for tardiness and lack of specific legal criticism against lower court decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to the late submission of the defense's written memorandum and the manifest lack of foundation in the first ground. The appellant's arguments regarding defense absence, responsibility, and sentencing were deemed generic repetitions of issues already rejected in the appellate judgment without specific legal critique. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed late or if it merely repeats contested facts without articulating specific legal criticisms distinct from the merits judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE PASQUALE nato a POLLA il 17/02/1972 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pasquale Abate e preso atto della tardività della memoria invita in-,4;99~; (3.• considerato che il primo motivo è manifestamente infondato poiché il legittimo impedimento per partecipazione del difensore all'astensione proclamata dagli organi di categoria non può essere fatto valere, per intuitive ragioni, in caso di trattazione scritta del procedimento in appello (cfr. Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01); ritenuto che i motivi sulla responsabilità siano la mera riproposizione delle doglianze già avanzate in grado di appello e puntualmente disattese; si tratta di argomenti del tutto generici, formulati senza enucleare una critica di legittimità, riproponendo pedissequamente argomenti articolati nel corso del giudizio di merito, con una tecnica redazionale sostanzialmente avulsa dalla logica del giudizio di legittimità, addirittura invocando (motivo 3, pg.
5) l'esimente della legittima difesa o pretendendo di giustificare l'illecito ascritto all'imputato in base alla illiceità del favore richiestogli; osservato, in relazione ai motivi attinenti al trattamento sanzionatorio (mancata applicazione di circostanze attenuanti e della sospensione condizionale della pena) che a fronte di due sentenze di merito che profusamente giustificano le ragione della negazione dei benefici invocati, la Corte non possa intervenire, pena la violazione dell'ambito di discrezionalità dei giudici di primo e di secondo, ogni qual volta la decisione si esprima in una motivazione scevra da contraddizioni o da manifeste illogicità, nel caso di specie nemmeno dedotte, posto che i motivi si limitano a lamentare l'erroneità (nella prospettiva defensionale) della decisione; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consigl. re stensore I