Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32068/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding penalty recalculation and evidentiary reconstruction in criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32068/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the appellate court incorrectly recalculated the sentence by applying prescription limits only to one episode of weapon carrying while leaving the base penalty for the 'surviving' charge unchanged. The court rejected this, noting that the second ground for appeal was conceptually flawed as it attempted to propose alternative readings of evidence rather than identifying a specific procedural nullity, and that the lower court's reasoning met the required standard of rationality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) and Art. 606, comma 1, lett. b) of the Code of Criminal Procedure; Appeals based on alternative interpretations of the evidence compendium or alleged procedural violations not qualifying as nullities are inadmissible if they merely seek a re-evaluation of facts rather than a specific vicio motivazionale.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal procedural nullity evidentiary reconstruction penalty recalculation standard of rationality prescription limits Cassation review allegazione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) of the Code of Criminal Procedure
-norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) of the Code of Criminal Procedure
-norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
art. 192 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOREO ROBERTO nato a CERIGNOLA il 22/08/1981 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; )/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria presentati nell'interesse di Roberto Moreo; considerato che il primo motivo di ricorso, ove si contesta il (ri-)calcolo della pena è frutto dell'erronea lettura della sentenza di appello che ha dichiarato la prescrizione limitatamente ad uno degli episodi di porto di arma, riducendo conseguentemente la pena solo in relazione all'aumento della stessa per continuazione, lasciando immutata la pena base, relativa alla parte della accusa 'sopravvissuta' alla prescrizione; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la ricostruzione indiziaria è, in parte, concettualmente errato (essendo inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità -Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 - 04) ed in parte non consentito, in quanto diretto a proporre letture alternative del compendio probatorio, alla ricerca di una rivalutazione del fatto, più che alla identificazione del vizio motivazionale che si intende denunciare, dimenticando che la peculiare funzione assegnata alla Corte dal legislatore è quella di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione; rilevato che nel caso concreto la Corte potentina fornisce, tra pg. 10 e pg. 12, i criteri metodologici utilizzati per la valutazione del quadro probatorio, giungendo a condividere il complesso indiziario che la sentenza di primo grado aveva costruito nel giungere alla affermazione di responsabilità dell'imputato; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,