Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity and repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Sergio De Rose inadmissible due to a lack of specificity and repetition of arguments already presented to the Court of Appeal. The court found the appellant's grievances merely reproduced the 'cahiers de doléances' without providing the required critical argumentation against the second-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: Appeals lacking specific argumentation and merely repeating lower court submissions are deemed generic and inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSE SERGIO nato a COSENZA il 10/02/1963 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sergio De Rose; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) c.p.p.: come emerge dall'esame della sintesi dei motivi d'appello operata nella sentenza di secondo grado, essi costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01;
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che la Corte, peraltro, ha fornito una compiuta e non manifestamente illogica giustificazione della propria decisione su ciascuno dei punti sollevati dal ricorso (cfr. pg . 5 e 6, ove (i) la distanza tra i contraenti è indicata quale parametro che giustifica l'aggravante contestata, (ii) l'attenuante invocata - art. 62 n. 4 cod. pen- è esclusa per l'entità del danno e dalla concessione delle attenuanti generiche, (iii) la sospensione condizionale è esclusa per la pluralità di precedenti ostativi); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consig 'ere stensore Il Pre