Italian court dismisses appeal as generic and repetitive, failing to meet specific argumentation requirements under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Campilongo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's arguments were generic and repetitive, merely restating the lower court's complaints without the specific argumentation required by law. Consequently, the decision was upheld because the appellant failed to provide a substantive critique of the appellate court's reasoning regarding necessity and minor offense status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: An appeal lacking specificity and merely repeating the lower court's complaints without substantive argumentation is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPILONGO SALVATORE nato a LUNGRO il 12/02/1987 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ì1
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Campilongo; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) c.p.p.: come emerge dall'esame della sintesi dei motivi d'appello operata nella sentenza di secondo grado, essi costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello di tal che non possono essere considerati come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello, trattandosi piuttosto di motivi ripetitivi, non specifici ma soltanto apparenti (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogica giustificazione della propria decisione in relazione all'esclusione sia dello stato di necessità che della particolare tenuità del fatto (cfr. pg . 4 e 5, con riferimento alla assenza di prova di una necessità transeunte, quanto di una condizione di difficoltà abitativa, da un lato, e, dall'altro con la protrazione della violazione, e l'entità del sacrificio che ne deriva); ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consigliere Estensore Il Presi