Italian Court dismisses appeal against robbery conviction due to lack of correlation between defense arguments and first-instance reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for a re-evaluation of evidence and an alternative reconstruction of facts regarding the victim's credibility and abandonment of the stolen goods. The court rejected this because the first-instance judgment provided extensive, specific reasoning that was not subject to review at the appellate stage, noting that the defense's claims merely sought a third degree of merit review which is precluded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 361, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the defense arguments lack a direct correlation with the first-instance judgment's reasoning, as the appellate court cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts differently when the lower court has already provided extensive and congruent justification for its conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBNOU EDDINE KARIM nato a LECCO il 11/05/1995 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Karim Ibnou Eddine; considerato che i motivi di ricorso, ove si contesta la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina, non sono consentiti in questa sede poiché, a fronte di una "doppia conforme" sulla responsabilità, manca la correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione giacché, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente e congruamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e seg. sulle ragioni di credibilità della persona offesa, che ha trovato conferma in plurimi elementi circostanziali e di smentita diretta di quella che viene definita "già -in sé, n.d.r.- scarsamente credibile" tesi difensiva dell'autonomo abbandono della refurtiva da parte della persona offesa); si tratta di una motivazione particolarmente estesa e puntale, del tutto adeguata alla complessità della vicenda; considerato perciò che la rielaborazione difensiva non ha altro valore che quello della riproposizione di una tesi alternativa, preclusa in questa sede, votata al giudizio di legittimità e non ad un terzo grado del giudizio di merito; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 g