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Ordinanza — n. 32063/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against robbery conviction due to lack of correlation between defense arguments and first-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32063/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for a re-evaluation of evidence and an alternative reconstruction of facts regarding the victim's credibility and abandonment of the stolen goods. The court rejected this because the first-instance judgment provided extensive, specific reasoning that was not subject to review at the appellate stage, noting that the defense's claims merely sought a third degree of merit review which is precluded.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 361, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the defense arguments lack a direct correlation with the first-instance judgment's reasoning, as the appellate court cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts differently when the lower court has already provided extensive and congruent justification for its conviction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility robbery conviction review correlation of arguments third degree of merit evidence re-evaluation preclusion prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria accollo delle spese procedurali spese accessorie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 361, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBNOU EDDINE KARIM nato a LECCO il 11/05/1995 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Karim Ibnou Eddine; considerato che i motivi di ricorso, ove si contesta la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina, non sono consentiti in questa sede poiché, a fronte di una "doppia conforme" sulla responsabilità, manca la correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione giacché, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente e congruamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e seg. sulle ragioni di credibilità della persona offesa, che ha trovato conferma in plurimi elementi circostanziali e di smentita diretta di quella che viene definita "già -in sé, n.d.r.- scarsamente credibile" tesi difensiva dell'autonomo abbandono della refurtiva da parte della persona offesa); si tratta di una motivazione particolarmente estesa e puntale, del tutto adeguata alla complessità della vicenda; considerato perciò che la rielaborazione difensiva non ha altro valore che quello della riproposizione di una tesi alternativa, preclusa in questa sede, votata al giudizio di legittimità e non ad un terzo grado del giudizio di merito; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 g