Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for fraud and misappropriation due to lack of admissibility and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for fraud and misappropriation, arguing for a re-evaluation of evidence and sentencing mitigation. The court rejected these claims because the first ground lacked a specific factual correlation with the judgment's reasoning, while the second was deemed too generic to warrant interference with the trial judge's discretionary sentencing power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 and Art. 360, n. 3 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds lack a specific factual correlation with the judgment's reasoning or are too generic to justify a review of the trial judge's discretionary sentencing authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORICCIATI SALVATORE nato a LECCE il 29/05/1971 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Coricciati; considerato che il primo motivo di ricorso, ove si contesta la responsabilità per il reato di truffa e di appropriazione indebita, non è consentito in questa sede poiché, a fronte di una "doppia conforme" sulla responsabilità, manca la correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione giacché, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente e congruamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e seg. sulla predisposizione di una mail falsa per ingannare la persona offesa e sulla consegna alla persona offesa, a restituzione del denaro ricevuto di un assegno per rilevante importo, non incassabile per falsità della firma di traenza; o, sulla appropriazione degli anelli, la confutazione -siccome irrilevante- della tesi difensiva); si tratta di una motivazione particolarmente estesa e puntale, del tutto adeguata alla complessità della vicenda; considerato che il secondo motivo di ricorso, sulla attenuante ex art. 62 bis cod. pen.
è generico a fronte di una motivazione immune da manifeste illogicità, sì da escludere qualsivoglia intervento censorio da parte di questa Corte che, occorre ricordare, non può e non deve invadere l'ambito della discrezionalità sanzionatoria riservata al giudice di merito; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis$1, il 3 giugno 2025. Il Cons gliere estensore Il Presidente FrntescL Fìlorit