Italian Supreme Court dismisses appeal for generic repetition of lower court arguments without specific legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Lin Huifen inadmissible due to a lack of specific legal argumentation. The court found the appellant's grounds were merely a generic repetition of the lower court's reasoning rather than a substantive critique. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: The Supreme Court rejects appeals where the grounds are merely repetitive of the second instance judgment without providing the specific, argumentative criticism required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIN HUIFEN nato il 16/04/1987 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lin Huifen; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) c.p.p.: come emerge dall'esame della sintesi dei motivi d'appello operata nella sentenza di secondo grado, essi costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non manifestamente illogica giustificazione della propria decisione sui relativi punti (sulla distribuzione dei prodotti tra il magazzino e l'area di esposizione e sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. a pg. 4 e 5 rispettivamente); ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de iso il 3 giugno 2025 Il Consi Estensore Il Presidente Fra o Florit Luigi Agostinacchio DEPOSITA-FA cA