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Ordinanza — n. 32060/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to improper procedural complaint under Article 192 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32060/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Achille Baia inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the sole ground of appeal, alleging a violation of Article 192 of the Criminal Procedure Code regarding evidence evaluation, was conceptually erroneous and procedurally barred. Furthermore, the complaint was deemed merely repetitive since the appellate court had already thoroughly addressed the defendant's arguments without justification.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: Complaints regarding the non-evaluation of evidence under Article 192 are inadmissible if they fall under the specific exclusions of Article 606, and repetitive complaints are not permitted in cassation.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Inadmissible Appeal Evidence Evaluation Procedural Nullity Repetitive Complaint Court Costs Cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Achille Baia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazioni di legge penale e processuale, è innanzitutto, concettualmente errato, essendo inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
-norma di natura processuale-, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Achille Baia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazioni di legge penale e processuale, è innanzitutto, concettualmente errato, essendo inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 - 04
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIA ACHILLE nato a NAPOLI il 26/11/1975 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Achille Baia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazioni di legge penale e processuale, è innanzitutto, concettualmente errato, essendo inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale-, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- ovvero c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 - 04); considerato che il motivo, in ogni caso, non è consentito in questa sede poiché meramente ripetitivo, a fronte di una motivazione nella quale i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello (cfr. pag. 3, sulle modalità di riconoscimento in base alla fotografia apposta sul documento esibito, la cui corrispondenza alla persona che ebbe a consegnarla alla dipendente della Banca Sella che istruì la pratica non è mai stata contestata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il