Ordinanza — n. 32009/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANDENTE IVAN nato a CASTEL VOLTURNO il 23/01/1996 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Napoli il 6 dicembre 2024, confermativa della decisione di primo grado, presentato nell'interesse di Ivan Carandente. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Ivan Carandente, che appare vagliato nel pieno rispetto delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32009/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Ivan Carandente deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANDENTE IVAN nato a CASTEL VOLTURNO il 23/01/1996 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Napoli il 6 dicembre 2024, confermativa della decisione di primo grado, presentato nell'interesse di Ivan Carandente. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Ivan Carandente, che appare vagliato nel pieno rispetto delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Napoli, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ritenuto, infine, che il ricorso di Carandente si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di quantificazione del trattamento sanzionatorio - correttamente determinato in due anni di reclusione e 1.000,00 euro di multa - e di concessione delle attenuanti generiche (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01;
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Ivan Carandente deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 set