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Ordinanza — n. 32006/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against contravention conviction for carrying two knives without justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32006/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Antonio Campanile for carrying two knives without justification. The appellant argued for alternative readings of the facts and generic claims regarding sentencing, but the court found the first-instance judgment properly assessed the objective danger posed by the weapons and the defendant's criminal history. Consequently, the court rejected the procedural objections and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 4 I.n. 110/75; Art. 131bis cod. pen.: The court must evaluate the intrinsic danger of weapons and prior criminal record to establish the gravity of the contravention, rejecting generic appeals that fail to demonstrate the absence of illicit activity or the necessity of specific mitigating circumstances.

Parole chiave

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contravention conviction carrying weapons inadmissible appeal objective danger prior criminal record lack of justification court costs risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 4 I.n. 110/75
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28/10/2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Antonio Campanile alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 I.n.
Art. 131bis cod. pen.
art. 131bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANILE ANTONIO nato a FORMIA il 16/05/1982 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28/10/2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Antonio Campanile alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 I.n. 110/75; Ritenuto che con un articolata censura si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ma si denunciano, proponendo una lettura alternativa degli elementi acquisiti, indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, e si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che il giudice di merito ha valutato tutte le circostanze relative alle modalità del fatto e alla pericolosità della condotta, segnalando la disponibilità di due coltelli a serramanico entrambi di lama di 6,2 cm, pronti all'uso e portati con sé nel marsupio che teneva a tracolla, evidenziando che l'imputato non aveva dato giustificazione della detenzione nell'immediatezza e nella prospettazione offerta dopo la conclusione delle indagini era stato del tutto imprecisi e quindi non riscontrabile sul luogo, sulle modalità e sulla committenza del lavoro che avrebbe dovuto effettuare con quei coltelli, e sottolineando il fatto che si accompagnava in luogo pubblico con quelle armi con soggetto gravato da precedenti penali; che la Corte territoriale ha anche evidenziato tutti gli elementi incompatibili con i requisiti richiesti dall'art. 131bis cod. pen. (l'intrinseca pericolosità delle due armi e la possibilità di immediato utilizzo, i precedenti penali per violazione del foglio di via obbligatorio, che davano conto della non occasionalità di condotte violative di leggi e prescrizioni); che la sentenza impugnata quindi evidenzia l'insussistenza dei presupposti per l'invocata causa di non punibilità in considerazione di elementi oggettivamente dimostrativi della sua gravità, mentre il ricorso esprime argomenti di mero dissenso ed evoca genericamente il dato, del tutto irrilevante ai fini dell'integrazione dell'illecito contravvenzionale, che non risulta che le armi siano state utilizzate per commettere attività illecite; che del tutto generica è la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiamando la modalità dell'azione e non tenendo conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di altri elementi positivi;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa