Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32004/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32004/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32004/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLE ANTONIO ANGELO nato a SAN LUCA il 17/09/1967 avverso l'ordinanza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Roma il 28 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di Antonio Angelo Pelle, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Antonio Angelo Pelle, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai gruppi A e B del provvedimento impugnato, delle quali si invoca l'applicazione del vincolo della continuazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32004/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Antonio Angelo Pelle, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai gruppi A e B del provvedimento impugnato, delle quali si invoca l'applicazione del vincolo della continuazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
riesame dell'entità pena sanzioni penali revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali altri reati
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLE ANTONIO ANGELO nato a SAN LUCA il 17/09/1967 avverso l'ordinanza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Roma il 28 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di Antonio Angelo Pelle, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Antonio Angelo Pelle, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai gruppi A e B del provvedimento impugnato, delle quali si invoca l'applicazione del vincolo della continuazione.

Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Roma, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01). Ritenuto, infine, che il ricorso di Pelle si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonio Angelo Pelle deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 s