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Ordinanza — n. 32001/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32001/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32001/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABILIO LUCA nato a PRIVERNO il 06/11/1987 avverso l'ordinanza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Roma il 21 marzo 2025, che veniva presentato nell'interesse di Luca Mirabilio, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, che veniva articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Luca Mirabilio, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle due sentenze di cui si invoca l'applicazione della continuazione, riguardanti due coltivazioni illecite di marijuana, commesse a distanza di alcuni anni.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32001/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, che veniva articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Luca Mirabilio, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle due sentenze di cui si invoca l'applicazione della continuazione, riguardanti due coltivazioni illecite di marijuana, commesse a distanza di alcuni anni.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti traffico di canapa infrazioni riguardanti la canapa consumo di canapa altri reati guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABILIO LUCA nato a PRIVERNO il 06/11/1987 avverso l'ordinanza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Roma il 21 marzo 2025, che veniva presentato nell'interesse di Luca Mirabilio, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, che veniva articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Luca Mirabilio, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle due sentenze di cui si invoca l'applicazione della continuazione, riguardanti due coltivazioni illecite di marijuana, commesse a distanza di alcuni anni.

Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Roma, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01). Ritenuto, infine, che il ricorso di Mirabilio si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Luca Mirabilio deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11