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Ordinanza — n. 32000/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against expulsion order for failing to raise constitutional objection formally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32000/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Kujtim Shyti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Shyti challenged a Cuneo expulsion decree, arguing the lower court failed to properly assess his residual sentence and violated constitutional rights. The court rejected these claims because the appeal merely repeated previous criticisms without specific legal analysis and because the alleged constitutional violation was not formally raised.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 5 e 8, T.U. imm.; The appeal must be specific and formally raise constitutional objections, otherwise the court lacks jurisdiction to examine merits.

Parole chiave

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expulsion order inadmissible appeal constitutional objection residual sentence Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento effetti dell'incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Cuneo il 23 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di Kujtim Shyti, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.
Art. 16, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Cuneo il 23 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di Kujtim Shyti, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Papini
Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna
274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHYTI KUJTIM nato a SKHODER( ALBANIA) il 28/11/1985 avverso l'ordinanza del 23/04/2025 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Cuneo il 23 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di Kujtim Shyti, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imnn.). Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in tre correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Kujtim Shyti, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e nel rispetto del combinato disposto dell'art. 16, commi 5 e 8, T.U. imm.

Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dal Tribunale di Cuneo, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che riteneva irrilevante la determinazione della pena residua, atteso il tenore inequivocabile dell'art. 16, commi 5 e 8, T.U. imnn. (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01).

Ritenuto, infine, che il ricorso di Shyti si incentra su una prospettazione in palese contrasto con le emergenze processuali, che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, non consente di prefigurare alcuna illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 8, T.U. imm., che, peraltro, non veniva "sollevata formalmente". Per queste ragioni, il ricorso proposto da Kujtinn Shyti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11