Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's withdrawal of the legal challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Diego Franz Nestori inadmissible because the appellant had withdrawn the legal challenge in September 2025. Although the Court of Appeal had previously reduced the sentence to four months and thirteen days, the appellant's lawyer formally renounced the objection to this ruling. Consequently, the court ruled that the withdrawal constituted a valid ground for inadmissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 lett. d) c.p.p.; The withdrawal of the appeal by the appellant renders the procedural remedy inadmissible, terminating the proceedings without a merits decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NESTORI DIEGO FRANZ nato a MILANO il 11/01/1975 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto da Diego Franz Nestori avverso la sentenza del 3 dicembre 2024, con cui la Corte di appello di Torino - pronunciandosi, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminava la pena irrogata all'imputato in quattro mesi e tredici giorni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge. Ritenuto che Deve, in proposito, rilevarsi che, il settembre 2025, perveniva rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, depositata dal suo difensore do fiducia, l'avv. Marco Cavicchioli. Ritenuto che la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Diego Franz Nestori deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre