Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31995/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer lacked national thematic bar registration for court representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31995/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the intervening lawyer, Sergio Di Chiara, was not registered in the national thematic bar registry required for representation before the court. Although the underlying conviction for the offense under Article 660 of the Penal Code was not contested, the procedural defect regarding the lawyer's qualification was deemed fatal to the appeal's validity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the lawyer presenting it lacks the requisite registration in the national thematic bar registry for court representation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lawyer qualification national thematic bar Cassation procedure procedural defect difetto di legittimazione del ministero pubblico impedimento processuale censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
art. 660 cod. pen
Esaminato il ricorso per cassazione, come così correttamente riqualificato l'atto di appello, proposto nell'interesse di Antonino Rudy Patania avverso la sentenza in data 10/09/2024, con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATANIA ANTONINO RUDY nato a CATANIA il 12/02/1984 avverso la sentenza del 10/09/2024 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso per cassazione, come così correttamente riqualificato l'atto di appello, proposto nell'interesse di Antonino Rudy Patania avverso la sentenza in data 10/09/2024, con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione) e lo ha condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. Sergio Di Chiara, che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non risultava inserito nell'albo tematico nazionale gestito dal Consiglio Nazionale Forense come avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Ritenuto che, pur prescindendo dai profili di inammissibilità del ricorso centrato esclusivamente su censure di merito inammissibili con riguardo ai profili deducibili con il mezzo, l'impugnazione proposta dall'avv. Sergio Di Chiara, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden