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Ordinanza — n. 31994/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the filing lawyer lacked authorization to practice before the Court of Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31994/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Adelina Facci Tosatti's criminal appeal inadmissible because it was filed by an attorney without the requisite authorization to practice before this specific court. The material fact establishing this procedural defect was that the submitting lawyer, Andrea Cantoni, was not habilitated to appear before the Court of Cassation at the time of filing. Consequently, the court applied the combined provisions of Articles 591 and 613 of the Code of Criminal Procedure to reject the appeal and order the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed by a lawyer lacking the specific authorization to practice before the Court of Cassation, as this defect precludes the court from examining the merits of the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal unauthorized lawyer Court of Cassation procedural defect habilitation requirement difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione a contestare licenza prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACCI TOSATTI ADELINA nato a ROLO il 08/06/1945 avverso la sentenza del 15/05/2023 del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso per cassazione, così come qualificato dalla Corte di appello di Firenze, proposto avverso la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Parma il 15 maggio 2023, presentato nell'interesse di Adelina Facci Tosatti. Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. Andrea Cantoni, che, al momento della presentazione dell'appello, non era abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ritenuto che il ricorso proposto dall'avv. Andrea Cantoni, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione dell'impugnazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Adelina Facci Tosatti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2