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Ordinanza — n. 31993/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against settlement agreement due to waived grounds and penalty determination issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31993/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Aqif Abazi inadmissible following a settlement agreement reached in the second instance. Although the appellant argued incongruities in the appellate court's reasoning regarding the sanction, the court noted that the appeal relied on grounds previously waived by the defendant. Consequently, the court ruled that complaints about waived reasons or the specific penalty determination fall outside the scope of admissible appeals under the settlement procedure.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals based on settlement agreements, appeals are inadmissible if they concern waived reasons, the prosecutor's consent, or penalty determinations not linked to the legality of the sanction itself.

Parole chiave

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settlement agreement appeal waived grounds inadmissibility penalty determination scope prosecutor consent review second instance settlement motivi di cassazione sanzione sproporzionata motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Venezia il 12 novembre 2024, che veniva presentato nell'interesse di Aqif Abazi, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n.
Art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.
Art. 129 cod. proc. pen.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi.
art. 599-bis cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Venezia il 12 novembre 2024, che veniva presentato nell'interesse di Aqif Abazi, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello Fabio
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello Fabio, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani
276102-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABAZI AQIF nato il 12/06/2002 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Venezia il 12 novembre 2024, che veniva presentato nell'interesse di Aqif Abazi, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Tale sentenza veniva pronunciata a seguito dell'impugnazione della decisione di primo grado, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia il 9 gennaio 2024. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti hanno raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.

Pertanto, il ricorso, incentrato sull'incongruità del percorso motivazionale formulato dalla Corte di appello di Venezia, censurato sotto il profilo della qualificazione del trattamento sanzionatorio irrogato ad Aqif Abazi, risulta proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. In questa cornice, nel ribadire l'inammissibilità delle doglianze poste a fondamento del ricorso in esame, ci si deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui:

«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello Fabio, Rv. 276102-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Aqif Abazi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l