Italian Court dismisses appeal against conviction for failure to appear, citing lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for failure to appear. The appellant argued the judgment lacked motivation, but the court found the reasoning specific to service notes and witness testimonies regarding the missing individual. Consequently, the appeal was rejected because the grievances concerned different conduct and failed to address the specific facts of the non-appearance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 131bis c.p.p.: An appeal against a conviction for failure to appear is inadmissible if the complaint regarding lack of motivation is generic and does not specifically address the service notes and witness testimonies establishing the non-appearance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFSI JASEM nato a MARSALA il 09/11/2002 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONk.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 30/01/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Jasem Hafsi alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 7.500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 13bis d.l. n. 14/2017; Ritenuto che del tutto generica è la doglianza in ordine alla carenza di motivazione che invece fa puntuale riferimento alle annotazioni di servizio e alle plurime dichiarazioni dei testimoni che hanno segnalato la mancata presentazione dell'imputato presso il Commissariato di Marsala per dare contezza di sé nelle giornate prescritte; che nel resto le censure attengono al merito e sono inconferenti perché attengono a condotte diverse da quella dell'omessa presentazione alla P.G. oggetto specifico della contestazione; che è infine del tutto apodittica la richiesta di applicazione dell'art. 131bis cod. pen., formulata richiamando genericamente la modalità dell'azione e non tenendo conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell'imputato, le modalità delle condotte che denotano assoluto disprezzo per le prescrizioni e infine l'assenza di altri elementi attenuatori della condotta;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de;Tiso 1'11 settembre 2025 Il Consigliere este