Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31991/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against parole denial due to lack of factual engagement in grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31991/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance had rejected requests for community service and semi-liberty based on the appellant's serious disciplinary infractions and use of phones to communicate with criminals. The Court ruled that the appellant failed to engage with these decisive factual elements, instead demanding an alternative reading of facts already thoroughly examined by the lower court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a surveillance tribunal order must substantively confront the factual elements supporting the decision; a request to reinterpret facts already exhaustively reviewed by the court of first instance without addressing the core reasons for rejection renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
surveillance appeal inadmissible grounds factual engagement parole denial disciplinary infractions court costs procedural defect regime penitenziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO MAURIZIO nato a CARINI il 12/11/1977 avverso l'ordinanza del 26/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; „ n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 26/03/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, avanzate da Maurizio Di Stefano; Ritenuto che, con due motivi di censura tra loro strettamente connessi, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma, in realtà, senza confrontarsi con gli elementi fattuali decisivi che sorreggono la decisione impugnata, si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato con un percorso logico immune da fratture; che il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto della gravità dei reati, dell'entità della pena da scontare, dei gravi illeciti disciplinari commessi durante la detenzione, dell'accertamento che egli, insieme ad altri soggetti ristretti con lui in carcere, detenevano e utilizzavano telefoni cellulari per colloquiare con terzi all'esterno, anche appartenenti a gruppi criminali, dei fatti più recenti, risalenti al 2015 che hanno incrinato drasticamente il percorso riabilitativo, e sulla base di tali elementi oggettivi ha formulato un giudizio congruamente motivato di insussistenza dei presupposti di affidabilità per accogliere le richieste di proseguire l'espiazione della pena in ambito extrannurario, stante l'inidoneità delle misure non contenitive a contenere la pericolosità espressa con i suoi anteatti comportamenti;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2025 IfÌonsigliere estensore Il Pres