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Ordinanza — n. 31990/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31990/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31990/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFSI 3ASEM nato a MARSALA il 09/11/2002 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TON.; e Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 30/01/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Jasem Hafsi alla pena di giorni quindici di reclusione ed euro 9.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 13bis d.l. n. 14/2017; Ritenuto che del tutto generica è la doglianza in ordine alla carenza di motivazione che invece fa puntuale riferimento alle annotazioni di servizio e alle plurime dichiarazioni dei testimoni che hanno segnalato la mancata presentazione dell'imputato presso il Commissariato di Marsala per dare contezza di sé nelle giornate prescritte; che nel resto le censure attengono al merito e sono inconferenti perché attengono a condotte diverse da quella dell'omessa presentazione alla Polizia giudiziaria oggetto specifico della contestazione; che è infine del tutto apodittica la richiesta di applicazione dell'art. 131bis cod. pen., formulata richiamando genericamente la modalità dell'azione e non tenendo conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell'imputato, le modalità delle condotte che denotano assoluto disprezzo per le prescrizioni e infine l'assenza di altri elementi attenuatori della condotta;

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 131bis cod. pen; Ordinanza — n. 31990/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo allegazioni insufficientemente motivate motivo d'espulsione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 30/01/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Jasem Hafsi alla pena di giorni quindici di reclusione ed euro 9.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 131bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFSI 3ASEM nato a MARSALA il 09/11/2002 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TON.; e

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 30/01/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Jasem Hafsi alla pena di giorni quindici di reclusione ed euro 9.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 13bis d.l. n. 14/2017; Ritenuto che del tutto generica è la doglianza in ordine alla carenza di motivazione che invece fa puntuale riferimento alle annotazioni di servizio e alle plurime dichiarazioni dei testimoni che hanno segnalato la mancata presentazione dell'imputato presso il Commissariato di Marsala per dare contezza di sé nelle giornate prescritte; che nel resto le censure attengono al merito e sono inconferenti perché attengono a condotte diverse da quella dell'omessa presentazione alla Polizia giudiziaria oggetto specifico della contestazione; che è infine del tutto apodittica la richiesta di applicazione dell'art. 131bis cod. pen., formulata richiamando genericamente la modalità dell'azione e non tenendo conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell'imputato, le modalità delle condotte che denotano assoluto disprezzo per le prescrizioni e infine l'assenza di altri elementi attenuatori della condotta;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2025 Il Consi liere estensore Il Presi