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Ordinanza — n. 31988/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence suspension revocation due to lack of specific knowledge evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31988/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of the conditional sentence suspension. The appellant argued that the trial judge failed to discover a prior sentence that would have made the new sentence cumulative and excessive. The court rejected this claim, ruling that the appellant failed to provide specific evidence of the judge's actual knowledge of the prior conviction, as required by precedent.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 168, comma 3 c.p.: An appeal against the revocation of a conditional sentence suspension by the execution judge is inadmissible if the appellant fails to allege specific elements indicating the cognizing judge's prior knowledge of the obstructing cause.

Parole chiave

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conditional sentence suspension revocation of benefit cumulative sentences judge's knowledge inadmissible appeal execution phase prior conviction revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 168, comma 3 c.p.
Art. 616 c.p.p.
282330 - 01) che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
282330 - 01) che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 36363 del 21/05/2021, Orlandi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORREALE GIUSEPPE nato a MARSALA il 01/02/1955 avverso l'ordinanza del 02/04/2025 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 02/04/2025, con la quale il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso a Giuseppe Morreale con la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 07/06/2024, irrevocabile dal 24/09/2024 e il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala in data 26/01/2021, irrevocabile il 27/03/2021; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione degli artt. 168 e 163 cod. pen., si lamenta che era stato revocato il beneficio concesso dalla sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 07/06/2024, irrevocabile dal 24/09/2024 in quanto dal fascicolo era emerso che il titolo precedente, sebbene preesistente, non era noto al giudice che procedeva e che, invece, era preciso dovere di quel giudice della cognizione acquisire ogni utile informazione sulla posizione giuridica dell'imputato; che la revoca del beneficio è stata disposta doverosamente e correttamente ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., poiché la sentenza successiva alla concessione del beneficio comminava una pena, che, comunque, se cumulata con la precedente, era superiore al limite di due anni; che il ricorrente, senza indicare quale sarebbe stato l'atto dal quale il giudice della cognizione poteva avere conoscenza della sentenza che già aveva concesso il beneficio, si limita ad affermare che «appare strano che non risultata l'indicazione, nel certificato del casellario giudiziario, di tale precedente» e che, quindi, sarebbe evidente l'errore compiuto del giudice della cognizione, non più rimediabile quindi in sede di esecuzione; che «il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione, senza aver previamente verificato che a quest'ultimo non fosse nota la causa ostativa, postula, diversamente essendo aspecifico, l'allegazione di elementi indicativi di una tale conoscenza» (Sez. 3, n. 36363 del 21/05/2021, Orlandi, Rv. 282330 - 01) che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il settembre 20