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Ordinanza — n. 31986/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against confiscation order, ruling ordinary criminal judgment prevails over preventive procedure outcomes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31986/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of Maria Spinelli's opposition to a property confiscation order. Spinelli argued the confiscation was invalid due to a Constitutional Court ruling declaring a preventive law unconstitutional, but the Court held that ordinary criminal proceedings remain unaffected by such declarations. Consequently, the confiscation stands as an obligatory accessory penalty derived from the final criminal judgment, which cannot be challenged via an execution incident.

Regesto Legislator

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Art. 12-sexies I.n. 356/1992; Art. 240bis cod. pen.: Confiscation ordered in ordinary criminal proceedings remains irrevocable and binding, as preventive procedure outcomes do not affect the finality of criminal liability judgments.

Parole chiave

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confiscation ordinary criminal preventive procedure distinction res judicata criminal liability execution incident inadmissibility constitutional ruling scope confisca di beni confisca dei beni dissequestro di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 12-sexies I.n. 356/1992
Art. 240bis cod. pen.
356/1992 (oggi art. 240bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che ha dichiarato, tra l'altro, l'infondatezza della questione sollevata in relazione alla lett.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
356/1992 nel procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 240bis cod. pen
356/1992 (oggi art. 240bis cod.
art. 24 d.lgs.n. 159/2011
24 del 2019, per violazione dell'art. 24 d.lgs.n. 159/2011 e per vizio di motivazione; che, come ha affermato la giurisprudenza di legittimità, la sentenza della Corte costituzionale n.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro
pen.); che in ogni caso la confisca disposta a seguito di giudizio penale ordinario può essere revocata solo a seguito di giudizio di revisione, in presenza dei relativi presupposti (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv.
Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, Marongiu
Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte
Sez. 1, n. 24709 del 11/01/2023, Di
b) (Sez. 1, n. 24709 del 11/01/2023, Di, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI MARIA nato a RIMINI il 18/04/1961 avverso l'ordinanza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 02/04/2025, con la quale la Corte di appello di Perugia ha respinto l'opposizione proposta da Maria Spinelli avverso il decreto della Corte di appello di Perugia che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione del bene alla stessa confiscatole ai sensi dell'art. 12sexies I.n. 356/1992 nel procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90; Ritenuto che le censure prospettano argomenti già valutati dal giudice dell'esecuzione che aveva tra l'altro sottolineato come il passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato i presupposti per la confisca ai sensi dell'art. 12sexies I.n. 356/1992 (oggi art. 240bis cod. pen.) aveva comportato l'irrevocabilità delle statuizioni di accertamento delle responsabilità per le condotte di reato contestate in quel procedimento di cognizione e dalle quali derivava la misura di sicurezza patrimoniale, peraltro obbligatoria, conseguente alla verifica della disponibilità di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi leciti; che la confisca è stata disposta all'esito di un procedimento penale ordinario e non ad un procedimento di prevenzione; che l'esito del procedimento di prevenzione patrimoniale a carico di Maria Spinelli, basato su un accertamento di pericolosità sociale e conclusosi con pronuncia liberatoria per costei, non refluisce sul diverso procedimento penale di cognizione, successivamente definito e avente ad oggetto l'accertamento della sua responsabilità penale per una condotta specifica dalla quale deriva l'applicazione dell'art. 12sexies I.n. 356/1992 (oggi art. 240bis cod. pen.); che in ogni caso la confisca disposta a seguito di giudizio penale ordinario può essere revocata solo a seguito di giudizio di revisione, in presenza dei relativi presupposti (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825 - 01), e non in sede di incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, Rv. 276491 - 01), mentre «la confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito - coperte dal giudicato di condanna - ma proposte prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice» (Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634 - 01); che il ricorrente argomenta la nullità del provvedimento impugnato per l'inosservanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019, per violazione dell'art. 24 d.lgs.n. 159/2011 e per vizio di motivazione; che, come ha affermato la giurisprudenza di legittimità, la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che ha dichiarato, tra l'altro, l'infondatezza della questione sollevata in relazione alla lett.

b) dello stesso articolo, ha una portata del tutto limitata tanto che i suoi effetti non si possono estendere nemmeno alle ipotesi di confisca disposta, in sede di procedimento di procedimento di prevenzione, a seguito dell'inquadramento del proposto sia nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, colpito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, sia in quella di cui alla lett. b) (Sez. 1, n. 24709 del 11/01/2023, Di, Rv. 284772 - 01); che sono, pertanto, manifestamente inammissibili le doglianze del ricorrente, con le quali si pretende di estendere gli effetti di tale pronuncia di illegittimità costituzionale persino al di fuori dell'ambito specifico del procedimento di prevenzione per paralizzare gli effetti di una norma non incisa dal pronunciamento del giudice delle leggi, e pertanto vigente e pienamente applicabile in sede di procedimento penale ordinario, contenente un'ineludibile previsione di una conseguenza accessoria obbligatoria dell'accertamento di una condotta di reato; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna deftiarrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna /f Vcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così ,deciso 1'11 settembre 2025 Il Cons li r