Ordinanza — n. 31982/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVO SALVATORE nato il 08/03/1965 avverso l'ordinanza del 26/02/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TON Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26/02/2025, con la quale la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Salvatore Di Salvo, per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto delle tre sentenze meglio descritte nell'originaria istanza; Ritenuto che, con un articolato motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta l'omessa valutazione degli indici rivelatori dell'unico disegno criminoso; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice dell'esecuzione a fondamento della sua decisione; che, tuttavia, il ricorrente propone una rivalutazione alternativa degli elementi in base ai quali con argomenti logici la Corte territoriale ha escluso dal medesimo disegno criminoso quelle condotte, che seppur integranti omicidi aggravati dalla finalità di agevolare una cosca mafiosa ai fini del controllo del territorio, si connotavano per una notevole distanza temporale, per le diverse modalità di esecuzione (in un caso come killer, nell'altro come procacciatore di armi), per la diversità di angolazione dei rispettivi moventi (alcuni effettivamente inerenti la contesa tra due cosche rivali nella costa tirrenica della provincia tirrenica, ma l'omicidio di Carmelo Martino Rizzo non poteva essere riconducibili a quella contesa, perché valeva a punire la commissione di un furto di mezzi agricoli a soggetti che pagavano il pizzo alla cosca di Di Salvo) e quindi, in definitiva, per l'assenza di elementi univoci di una pregressa e preordinata programmazione, anzi in presenza di elementi contrari; che nelle censure non si ravvisa indicazione alcuna riguardo eventuali altri elementi dimostrativi della previa unica ideazione di quegli specifici omicidi e si lamenta un'errata valutazione degli elementi acquisiti, tuttavia proponendo solo argomenti di merito in ordine alle prassi e alle generiche volontà di adesione ai programmi delinquenziali della cosca, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non. ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa Ile ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.,Ing
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 31982/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto delle tre sentenze meglio descritte nell'originaria istanza; Ritenuto che, con un articolato motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta l'omessa valutazione degli indici rivelatori dell'unico disegno criminoso; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice dell'esecuzione a fondamento della sua decisione; che, tuttavia, il ricorrente propone una rivalutazione alternativa degli elementi in base ai quali con argomenti logici la Corte territoriale ha escluso dal medesimo disegno criminoso quelle condotte, che seppur integranti omicidi aggravati dalla finalità di agevolare una cosca mafiosa ai fini del controllo del territorio, si connotavano per una notevole distanza temporale, per le diverse modalità di esecuzione (in un caso come killer, nell'altro come procacciatore di armi), per la diversità di angolazione dei rispettivi moventi (alcuni effettivamente inerenti la contesa tra due cosche rivali nella costa tirrenica della provincia tirrenica, ma l'omicidio di Carmelo Martino Rizzo non poteva essere riconducibili a quella contesa, perché valeva a punire la commissione di un furto di mezzi agricoli a soggetti che pagavano il pizzo alla cosca di Di Salvo) e quindi, in definitiva, per l'assenza di elementi univoci di una pregressa e preordinata programmazione, anzi in presenza di elementi contrari; che nelle censure non si ravvisa indicazione alcuna riguardo eventuali altri elementi dimostrativi della previa unica ideazione di quegli specifici omicidi e si lamenta un'errata valutazione degli elementi acquisiti, tuttavia proponendo solo argomenti di merito in ordine alle prassi e alle generiche volontà di adesione ai programmi delinquenziali della cosca, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non. ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa Ile ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.,Ing
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVO SALVATORE nato il 08/03/1965 avverso l'ordinanza del 26/02/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TON
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26/02/2025, con la quale la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Salvatore Di Salvo, per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto delle tre sentenze meglio descritte nell'originaria istanza; Ritenuto che, con un articolato motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta l'omessa valutazione degli indici rivelatori dell'unico disegno criminoso; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice dell'esecuzione a fondamento della sua decisione; che, tuttavia, il ricorrente propone una rivalutazione alternativa degli elementi in base ai quali con argomenti logici la Corte territoriale ha escluso dal medesimo disegno criminoso quelle condotte, che seppur integranti omicidi aggravati dalla finalità di agevolare una cosca mafiosa ai fini del controllo del territorio, si connotavano per una notevole distanza temporale, per le diverse modalità di esecuzione (in un caso come killer, nell'altro come procacciatore di armi), per la diversità di angolazione dei rispettivi moventi (alcuni effettivamente inerenti la contesa tra due cosche rivali nella costa tirrenica della provincia tirrenica, ma l'omicidio di Carmelo Martino Rizzo non poteva essere riconducibili a quella contesa, perché valeva a punire la commissione di un furto di mezzi agricoli a soggetti che pagavano il pizzo alla cosca di Di Salvo) e quindi, in definitiva, per l'assenza di elementi univoci di una pregressa e preordinata programmazione, anzi in presenza di elementi contrari; che nelle censure non si ravvisa indicazione alcuna riguardo eventuali altri elementi dimostrativi della previa unica ideazione di quegli specifici omicidi e si lamenta un'errata valutazione degli elementi acquisiti, tuttavia proponendo solo argomenti di merito in ordine alle prassi e alle generiche volontà di adesione ai programmi delinquenziali della cosca, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non. ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa Ile ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.,Ing
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settem