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Ordinanza — n. 31981/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31981/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31981/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDOLI OBERTO ALESSANDRO nato a REGGIO CALABRIA il 04/08/1984 avverso l'ordinanza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria 11 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di Oberto Alessandro Mirandoli, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, che veniva articolato attraverso in due doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Oberto Alessandro Mirandoli, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31981/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, che veniva articolato attraverso in due doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Oberto Alessandro Mirandoli, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali riscossione di pene pecuniarie rimborso del debito condanna al pagamento pecuniario obbligazione a facoltà alternativa recupero dei costi
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDOLI OBERTO ALESSANDRO nato a REGGIO CALABRIA il 04/08/1984 avverso l'ordinanza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria 11 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di Oberto Alessandro Mirandoli, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, che veniva articolato attraverso in due doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Oberto Alessandro Mirandoli, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato.

Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Reggio Calabria, non scanditi da una critica specifica critica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Ritenuto, infine, che il ricorso di Mirandoli si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Oberto Alessandro Mirandoli deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 se