Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31980/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against pardon revocation due to statutory time limits and final judgment bars.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31980/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued that the pardon revocation should not apply because the criminal acts were committed after 2016, citing a final judgment from August 2018. The court rejected this, ruling that the revocation is mandatory by law upon the final conviction of a crime committed within five years of the relevant statute's entry into force, a fact the appellant cannot contest.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24, comma 1, lett. a) della legge n. 241/2006; Art. 616 c.p.p.: The revocation of a pardon is mandatory upon the final conviction of a crime committed within five years of the law's entry into force, and such revocation cannot be challenged in execution proceedings once the underlying judgment is final.

Parole chiave

Generato dall'IA
pardon revocation statutory time limits final judgment bar mandatory revocation execution proceedings revoca della sospensione condizionale remissione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
legge n. 241/2006
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIMBOLI GIUSEPPE ANTONIO nato a OPPIDO MAMERTINA il 09/08/1961 avverso l'ordinanza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 09/04/2025, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha revocato l'indulto applicato nei confronti di Giuseppe Antonio Trimboli per la condanna a lui inflitta con la sentenza indicata nel provvedimento impugnato; Ritenuto che con unico motivo la difesa lamenta che la revoca sia stata disposta senza tenere conto del fatto che le condotte accertate con la successiva sentenza erano tutte di epoca successiva al 2016; che il ricorso prospetta argomenti già valutati dal giudice dell'esecuzione che aveva tra l'altro sottolineato come il passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato una condotta associativa, come da contestazione, decorrente dall'agosto del 2018, non consentiva di rivalutare la tesi difensiva; aveva inoltre evidenziato che le dichiarazioni di Massimo Femia, valorizzate nella motivazione della sentenza, descrivevano la sua adesione al sodalizio quantomeno già nel 2010; che le doglianze sono manifestamente inammissibili poiché la revoca dell'indulto deriva ex lege dall'accertamento con sentenza irrevocabile di una condotta di reato commessa nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006, presupposto riscontrato nel caso in esame sulla base di un accertamento irrevocabile che non può essere più contestato dal ricorrente nel procedimento di esecuzione; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così ciso l'11 settembre 2025 Ilori4re estensore Il Presidente b,e5v T