Ordinanza — n. 31978/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA AGRON nato il 22/08/1970 avverso l'ordinanza del 16/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di sorveglianza di Ancona il 16 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di Agron Hoxha. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Agron Hoxha, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali, che imponevano di respingere le misure alternative invocate. Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31978/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01). Ritenuto, infine, che il ricorso di Hoxha si incentra su enunciati ermeneutici in contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata secondo cui, ai fini della concessione di un beneficio penitenziario al condannato, è imprescindibile «la valutazione [...] dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA AGRON nato il 22/08/1970 avverso l'ordinanza del 16/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di sorveglianza di Ancona il 16 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di Agron Hoxha. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Agron Hoxha, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali, che imponevano di respingere le misure alternative invocate. Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01;
Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01). Ritenuto, infine, che il ricorso di Hoxha si incentra su enunciati ermeneutici in contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata secondo cui, ai fini della concessione di un beneficio penitenziario al condannato, è imprescindibile «la valutazione [...] dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Agron Hoxha deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11