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Ordinanza — n. 31975/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for continuity of crimes due to lack of specific reasoning and reliance on doubt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31975/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to evaluate indicators of a single criminal design, but the court found the lower court's reasoning logical and well-motivated. The court rejected the appellant's alternative interpretation because it relied on doubt rather than concrete evidence, violating the principle of favor rei.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: The recognition of continuity between crimes requires specific and concrete reasoning; a claim based on doubt or failure to address the lower court's specific arguments is inadmissible.

Parole chiave

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continuity of crimes single criminal design inadmissible appeal favor rei principle judicial reasoning reiterazione di reati penali reato continuato dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza dell'01/07/2024, con la quale il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Giorgi Chitaladze, per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
pen., tra i delitti oggetto delle due sentenze meglio descritte nell'originaria istanza; Ritenuto che, con due connessi motivi ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 81 cod. pen.
pen., relativi ad erronea applicazione dell'art. 81 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
30977 del 26/06/2019); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza dell'01/07/2024, con la quale il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Giorgi Chitaladze, per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 81 cod. pen
pen., relativi ad erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
30977 del 26/06/2019); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHITALADZE GIORGI (ALIAS 3ISHKARIANI SHAKRO, ALIAS BAKURADZE GIORGI) nato il 06/09/1986 avverso l'ordinanza del 01/07/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza dell'01/07/2024, con la quale il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Giorgi Chitaladze, per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto delle due sentenze meglio descritte nell'originaria istanza; Ritenuto che, con due connessi motivi ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., relativi ad erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta l'omessa valutazione degli indici rivelatori dell'unico disegno criminoso; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice dell'esecuzione a fondamento della sua decisione, ma anzi proponendo una retrodatazione delle condotte e poggiando la prospettazione dell'unicità del disegno criminoso su formule dubitative («dunque non si può escludere che...» si legge alle pagine 2 e 3 del ricorso); che il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso e ha evidenziato l'assenza di elementi idonei a dimostrare il prospettato unico disegno criminoso; che doveva, quindi, ritenersi indinnostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 — 01), né l'accertamento dell'identità del disegno criminoso può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 se