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Ordinanza — n. 31974/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against surveillance court order refusing alternative measures due to lack of specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31974/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alfredo Bordogna's appeal against the Brescia surveillance court's refusal of alternative measures inadmissible. Bordogna argued for a review of the order's motivation, but the court found his complaints were merely repetitive of issues already adequately addressed by the lower tribunal. The decision emphasized that the lower court correctly assessed Bordogna's criminal personality and current behavior without needing to re-evaluate the case on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order refusing alternative measures is inadmissible if it fails to provide specific criticism of the lower court's reasoning and merely reproduces previously rejected arguments.

Parole chiave

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surveillance court appeal alternative measures refusal inadmissible appeal lack of specific criticism criminal personality assessment pericolo di reiterazione precedenti penali rilevanti controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano
Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo
Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv.
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDOGNA ALFREDO nato a VILLA D'ALME' il 16/07/1965 avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di sorveglianza di Brescia il 15 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di Alfredo Bordogna, in relazione alla pena che il condannato doveva scontare. Con tale ordinanza veniva respinte le richieste di concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, richieste congiuntamente. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in tre doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Alfredo Bordogna, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali.

Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ritenuto, ulteriormente, che il ricorso di Bordogna si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata, il principio secondo cui, per valutare il comportamento di un soggetto che beneficia di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei suoi comportamenti, che deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica dell'istante, che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Brescia si esprimeva, correttamente, in termini negativi (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01;

Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01). Ritenuto, pertanto, che il Tribunale di sorveglianza di Brescia valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di Alfredo Bordogna su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appariva rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, pur non potendosi prescindere dalla «natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alfredo Bordogna deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos