Italian court dismisses appeal against robbery conviction citing lack of non-punishability grounds and insufficient mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery. The appellant argued for non-punishability and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and unsupported by the specific facts where stolen items were found in the suspect's possession after a victim reported a robbery attempt. The court rejected the request for leniency because the appellant's criminal history and the social alarm caused by his conduct precluded a positive personality prognosis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant re-proposes issues already extensively examined by the lower courts with logically sound reasoning, and when the requested non-punishability or mitigating circumstances are generic and do not correspond to the factual elements valorized by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALKI MATTEO EL MAHDI nato il 12/08/2000 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13/03/2025, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Matteo El Mahdi Malki alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 I.n. 110/75; Ritenuto che i motivi di ricorso ripropongono questioni già ampiamente esaminate dai giudici di merito con valutazioni sorrette da motivazioni immuni da vizi logici e contestate solo nel merito; che la censura inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. non si confronta con gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito che hanno sottolineato come gli oggetti atti ad offendere erano stati rinvenuti nella disponibilità dell'imputato dopo la richiesta di intervento di una persona che denunciava un tentativo di rapina. che del tutto generica è la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che richiama condizioni di disagio e non tiene conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di altri elementi positivi; che è infine del tutto apodittica la richiesta di benefici, perché sorretta da argomenti che non si confrontano con l'evidenziazione dei profili di personalità e del vissuto dell'imputato (i precedenti penali, l'allarme sociale procurato dalla sua complessiva condotta, la mancanza di ogni plausibile giustificazione al suo comportamento), in forza dei quali i giudici di merito non hanno considerato possibile formulare una prognosi positiva a suo favore;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 settembre 2025 Il Conti. ere estensore Il